(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
                   Veneto n. 4 del 27 gennaio 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
 
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  testo di cui all'art. 39, lettera e), della legge regionale
31 ottobre 1980, n. 88, e' cosi' sostituito:
   "e)  la Giunta regionale puo' concedere finanziamenti all'Istituto
interregionale per il miglioramento  zootecnico  (Intermizoo),  sulla
base  di  specifici  programmi  predisposti dall'Istituto stesso, per
azioni   di   miglioramento   della   produzione   ippica   regionale
comprendenti  altresi'  l'acquisto,  il  mantenimento  e l'impiego di
stalloni riproduttori in  pubbliche  stazioni  di  monta  equina  nel
rispetto  della  legge  regionale  28  agosto 1986, n. 44 'Disciplina
della riproduzione animale'.".